Anche se l’accordo ha creato grande scontento, non solo tra i suoi nemici della prima ora, i populisti od i Paesi che adottano politiche migratorie molto restrittive, ma anche tra chi sin dall’inizio lo appoggiava fortemente ed ora è deluso dai continui rimaneggiamenti che ne avrebbero annacquato i contenuti. I flussi di migrazione “governata” https://carovanemigranti.org/union-europeenne/ possono essere efficaci per alcune tipologie di lavoro come industria, commercio e turismo ma, se lo colleghiamo ai servizi, tutto si complica. Se, da un lato, alcune forze politiche già gridano allo scandalo per questa “apertura delle frontiere”, dall’altro, le categorie economiche chiedono di fare in fretta, vista la mancanza di manodopera. Secondo fonti di maggioranza, l’ultima versione del testo in attesa della firma del premier, prevederebbe 81mila permessi (metà per ingressi stagionali e metà per lavoratori subordinato, come autotrasportatori, manovali e addetti alberghieri) rispetto ai 30mila annuali stabiliti dal 2014 al 2020. Ma sul piano politico, stante la maggioranza composita che sostiene il governo, il terreno resta minato. Lo conferma il warning lanciato ieri dalla Lega, che sui flussi chiede subito un «necessario confronto con i ministri Di Maio, Lamorgese, Orlando» e invita la titolare del Viminale a venire «subito in Aula a spiegare la sua strategia, se ce l’ha.

La proposta ritenuta migliore ottiene l’appalto per la gestione del progetto, con il comune che rimane comunque come ente di riferimento. Ma facciamo un passo indietro, per comprendere il senso e le evoluzioni di questo sistema di accoglienza dei migranti in Italia. Lo SPRAR fu istituito con la legge 189 del 2002, anche se in realtà una rete di accoglienza decentrata che coinvolgeva comuni e organizzazioni del terzo settore nella sperimentazione di esperienze di accoglienza era già attiva dal 1999. Si tratta quindi di una pratica dal basso, che è poi stata istituzionalizzata diventando un sistema nazionale. Sul piano giuridico, non prevedere la consultazione del migrante per acquisirne il consenso (“no choice/no voice”) appare di dubbia compatibilità con i principi di proporzionalità e di giusto procedimento dell’azione amministrativa. Ma, soprattutto, il sacrificio di queste garanzie non sembra essere compensato da benefici in termini di efficienza.

Regolamento di esecuzione relativo alle funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. 8 CEDU il diniego di revoca dell’espulsione e del divieto di ritorno dello straniero con patologie psichiatriche senza un bilanciamento tra la sua pericolosità, la durata del soggiorno e l’assenza di legami familiari nel Paese di origine. Legittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in lavoro subordinato in ragione di una condanna per reato ostativo. Ed ecco che in questo secondo deplorevole modello di sviluppo, la presenza degli immigrati fa la differenza. Perché permette di operare ulteriori abbattimenti sul costo del lavoro. Eppure, proiettandole in avanti queste arrivano in mondi radicalmente diversi.

  • 54 cp è anche il pericolo cui i migranti sono esposti in Libia, ogni condotta che abbia come effetto quello di sottrarre delle persone a quell’orrore può rientrare nell’ambito di applicabilità della causa di giustificazione.
  • Innanzitutto per la sua sostanziale inefficacia nel realizzare una vera condivisione tra gli Stati europei (il cd. burden sharing).
  • Molti Stati hanno per lo meno lanciato un segnale di intesa e la speranza è che entrambi gli strumenti diano slancio a una rivisitazione della narrativa sulle migrazioni, che potrebbe in ultima analisi avere anche effetti giuridici.
  • Di fatto vengono utilizzati soprattutto appartamenti, nell’85% dei casi, e centri di piccole dimensioni, nel 6,5% dei casi.
  • Tuttavia, nell’ampio programma di riforma della disciplina in tema di immigrazione approvato in prima lettura dall’Assemblea nazionale il 22 aprile 2018, non è previsto alcun intervento sulla disciplina del délit de solidarité.
  • Si apriva così una fase giudiziaria caratterizzata dalle garanzie apprestate dalla possibilità di ricorrere in appello contro la decisione del giudice di prima istanza che avesse confermato il diniego.

Come organizzazione umanitaria operativa a Tripoli e nel Sud della Libia con programmi di aiuto e protezione per i minori, chiediamo con forza che il Governo italiano annulli il memorandum del 2017 e i precedenti accordi con il Governo libico e che, fatti salvi gli interventi di natura umanitaria, non vengano rifinanziati quelli di supporto alle autorità libiche nella gestione e controllo dei flussi migratori. In effetti c’è chi già sostiene che andrebbero fatti dei veri e propri patti con i Paesi di origine, per andare a “prendere” ancora più immigrati. Ed è un’ipotesi da non escludere, perché già ne registriamo il bisogno. Certo questo gesto ha implicazioni di comando, perché si andrebbe a selezionare la qualità del flusso, e cioè a scegliere le tipologie di migranti che ci sono più congeniali. Ad ogni modo, una soluzione di questo tipo quindi riguarderebbe solo le politiche migratorie generali (quelle dedicate ai cosiddetti “migranti economici” per intenderci) e non le persone che vogliono chiedere asilo politico all’Italia. Per quanto riguarda la gestione delle richieste di protezione invece, i corridoi umanitari potrebbero essere una soluzione parallela.